AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62 e 12 aprile 1996, n. 201". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996, n. 90 del 17 aprile 1996 e n. 140 del 17 giugno 1996). Nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1996 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso 1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.