AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n.
532, 16 febbraio 1996, n. 62 e 12 aprile  1996,  n.  201".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  40
del 17 febbraio 1996, n. 90 del 17 aprile 1996 e n. 140 del 17 giugno
1996).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto  1996  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
            Agevolazioni finanziarie per la realizzazione
              dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
  1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre  1975,  n.
517,  e'  incrementato  di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la
concessione alle societa' consortili a  partecipazione  maggioritaria
di   capitale   pubblico   che   realizzano  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie  previste  dal  comma  16
dell'articolo  11  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
9001  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire
48.500 milioni, del capitolo  8045  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme
che   affluiranno   sugli   stessi   capitoli   in  attuazione  della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28  dicembre
1991,  n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi
per la realizzazione  di  centri  commerciali  all'ingrosso,  per  la
concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11,
comma  16,  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  alle societa'
consortili a partecipazione maggioritaria di  capitale  pubblico  che
realizzano  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, incluse nel piano
generale  dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso  approvato  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto
in  data  21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle
societa' promotrici di centri commerciali  all'ingrosso  riconosciute
ammissibili  alle  agevolazioni  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.